Articolo 11 della Costituzione italiana

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Commento

La Repubblica Italiana disconosce la guerra di qualunque tipo, a meno che sia "difensiva": solo se uno Stato straniero aggredisce direttamente l'Italia abbiamo la possibilità e il diritto di ricorrere all'uso delle armi.

La Costituzione ammette che l'Italia possa partecipare, nell'ambito delle organizzazioni internazionali a ciò preposte (ONU in particolare), ad operazioni di peacekeeping, cioè a missioni di pace in territori stranieri che, attraverso l'invio di forze militari, tendano a ristabilire l'ordine e la pace. Tuttavia, le armi non devono essere utilizzate a scopo offensivo.

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