Normativa

Testo dell'articolo 114 della Costituzione italiana

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

L'articolo 114 della Costituzione italiana è stato così modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione".

Questa legge, approvata dal Parlamento con una maggioranza inferiore ai due terzi delle Camere, fu sottoposta al referendum del 7 ottobre 2001 (indetto il precedente 3 agosto). Il popolo italiano approvò la riforma con il 64,21% di voti favorevoli, sicché la Legge costituzionale fu promulgata dal Presidente della Repubblica e fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del successivo 24 ottobre, con effetto dal seguente 8 novembre.

Legge attuativa

Affinché le norme costituzionali diventino efficaci occorre una legge attuativa che normi l'effettivo esercizio delle funzioni, dei diritti e dei doveri, insieme con i pesi e contrappesi indispensabili per evitare vuoti o abusi di potere. La complessità della questione e l'instabilità del sistema politico hanno fatto sì che il provvedimento tanto atteso fosse approvato soltanto nel 2014: si tratta delle "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ossia della Legge 56 del 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 7 aprile 2014.

Il comma 2 dell'articolo 1 di questa legge così definisce le città metropolitane:

enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

Esame analitico della normativa vigente

Definizione

La città metropolitana è un "ente territoriale di area vasta".

  • Sono enti territoriali tutti quelli riportati nell'articolo 114 della Costituzione (sopra trascritto).
  • Per "area vasta" si intende un territorio più ampio di quello dei Comuni e più piccolo di quello delle Regioni. In effetti, la definizione di città metropolitana è identica a quella delle province, senonché queste ultime hanno funzioni e finalità generali parzialmente differenti.

Allo stato attuale, l'istituzione di una città metropolitana comporta la contestuale soppressione della provincia, a cui succede nelle funzioni.

Funzioni

Le funzioni previste dai commi 44, 45 e 46 dell'articolo 1 della legge istitutiva delle città metropolitane sono (il corsivo è aggiunto dall'autore):

  1. le funzioni fondamentali assegnate alle province;
  2. quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1,
  3. nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:
    1. adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
    2. pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
    3. strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
    4. mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
    5. promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
    6. promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Finalità istituzionali generali

Le seguenti finalità sono elencate nel comma 2 dell'articolo 1 della Legge 56/2014:

  1. cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
  2. promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;
  3. cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

Atti fondamentali

Per il pieno svolgimento delle funzioni attribuite dal Legislatore, le città metropolitane devono redigere alcuni atti fondamentali, tra i quali si distinguono:

  • Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS);
  • Piano strategico metropolitano (PSM);
  • Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile (AMSS);
  • Piano territoriale metropolitano generale (PTMG).

Organi istituzionali

La città metropolitana ha un'organizzazione simile a quella degli altri enti locali territoriali italiani, in quanto i suoi organi fondamentali sono tre:

  • il Sindaco metropolitano (richiama il Sindaco dei Comuni o il Presidente delle province), che di diritto è il Sindaco del capoluogo della Città metropolitana;
  • il Consiglio metropolitano (corrisponde al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale), formato da diciotto componenti se la popolazione dell'ente territoriale di area vasta supera gli 800.000 abitanti, ovvero da quattordici componenti se la popolazione risulta inferiore;
  • la Conferenza metropolitana, simile alla Giunta comunale o alla Giunta provinciale, senonché i componenti della Conferenza sono i sindaci dei comuni che formano la città metropolitana.

Elenco delle città metropolitane italiane

Benché inizialmente fossero previste dieci città metropolitane, oggi se ne contano ben quindici, in quanto alle città istituite dalla Repubblica italiana occorre aggiungere le altre cinque individuate da due regioni a statuto speciale, Sicilia e Sardegna.

Nella seguente tabella le città metropolitane sono proposte in ordine alfabetico per regione.

Carta geografica delle città metropolitane

Carta geografica delle città metropolitane d'Italia

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